I nuovi Stati membri si impegnano, relativamente alle convenzioni o agli strumenti nei settori della giustizia e degli affari interni, che sono inseparabili dal conseguimento degli obiettivi del trattato sull'Unione europea: - ad aderire a quelli che, alla data di adesione, sono stati aperti alla firma degli Stati membri attuali, nonche' a quelli che sono stati elaborati dal Consiglio in conformita' del Titolo VI del trattato UE e raccomandati agli Stati membri per l'adozione; - ad adottare disposizioni di carattere amministrativo e di altra natura, quali quelle gia' adottate alla data di adesione dagli Stati membri attuali o dal Consiglio, per agevolare la cooperazione pratica tra le istituzioni e le organizzazioni degli Stati membri che operano nei settori della giustizia e degli affari interni.

Testo vigente dal 16 dicembre 1994

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urn:nir:stato:legge:1994-12-14;686~art3 · fonte su Normattiva