[1]1. I nuovi Stati membri versano le seguenti somme, corrispondenti alla loro quota del capitale versato dagli Stati membri alla data del 1 gennaio 1995:

[2]Svezia ECU 137 913 558, Austria ECU 103 196 917, Norvegia ECU 63 102 600, Finlandia ECU 59 290 577.

[3]Tali contributi debbono essere versati in cinque rate semestrali uguali, esigibili il 30 aprile e il 31 ottobre. La prima rata e' dovuta a quella di queste due date che segue per prima la data dell'adesione. 2. Per quanto riguarda la parte che alla data dell'adesione resta ancora da versare a titolo dell'aumento di capitale deciso l'11 giugno 1990, i nuovi Stati membri partecipano con i seguenti importi:

[4]Svezia ECU 14 069 444, Austria ECU 10 527 778, Norvegia ECU 6 437 500, Finlandia ECU 6 048 611.

[5]Tali importi debbono essere versati in otto rate semestrali uguali esigibili alle date indicate per tale aumento di capitale, a partire dal 30 aprile 1995.

Testo vigente dal 16 dicembre 1994

Versioni nel tempoStampa / PDF

Norme correlate

Ogni gruppo dice da dove viene il collegamento.

Sullo stesso tema

Articoli vicini per contenuto, trovati dall’indice del sito: una somiglianza, non un rinvio.

Versioni nel tempo

Di questo articolo abbiamo una versione sola

Normattiva pubblica le versioni storiche solo per alcune raccolte, e quella da cui viene questo atto non è fra quelle. Stiamo recuperando la multivigenza atto per atto: quando arriva, qui compare la storia completa con le date.

urn:nir:stato:legge:1994-12-14;686~protocollo-n-1-art6 · fonte su Normattiva