[1]I nuovi Stati membri contribuiscono in cinque rate semestrali uguali esigibili alle date indicate nell'articolo 6, paragrafo 1, al fondo di riserva, alle riserve supplementari e alle provviste equivalenti a riserve, nonche' all'importo che deve ancora essere destinato alle riserve e provviste, costituito dal saldo del conto profitti e perdite al 31 dicembre dell'anno che precede l'adesione, quali figurano nel bilancio della Banca, in ragione degli importi che corrispondono alle seguenti percentuali delle riserve e provviste:

[2]Svezia 3,51736111%, Austria 2,63194444%, Norvegia 1,60937500%, Finlandia 1,51215278%.

Testo vigente dal 16 dicembre 1994

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urn:nir:stato:legge:1994-12-14;686~protocollo-n-1-art7 · fonte su Normattiva