Le disposizioni del presente Protocollo, ivi compresa l'ammissibilita' delle regioni elencate nell'allegato 1 all'intervento a titolo dei Fondi strutturali, verranno riesaminate nel 1999 contemporaneamente al regolamento quadro (CEE) n. 2081/93, concernente gli strumenti e le politiche strutturali, in conformita' con le procedure stabilite da tale regolamento.
Testo vigente dal 16 dicembre 1994
