[1]PROTOCOLLO N. 6
[2]CONCERNENTE DISPOSIZIONI SPECIALI RELATIVE ALL'OBIETTIVO N. 6 NEL QUADRO DEI FONDI STRALI IN FINLANDIA, NORVEGIA E SVEZIA
[3]LE ALTE PARTI CONTRAENTI, Viste le richieste della Finlandia, della Norvegia e della Svezia dirette ad ottenere un sostegno speciale dei Fondi strutturali per le loro regioni meno densamente popolate; considerando che l'Unione ha proposto un nuovo obiettivo prioritario complementare n. 6; considerando che questo dispositivo transitorio sara' riesaminato e rivisto contemporaneamente con il regolamento di base (CEE) n. 2081/93 sugli strumenti strutturali e le politiche nel 1999; considerando che occorre definire i criteri e l'elenco delle regioni ammesse a beneficiare del nuovo obiettivo; considerando che al nuovo obiettivo saranno attribuite risorse supplementari; considerando che occorre stabilire le procedure applicabili al nuovo obiettivo, HANNO CONVENUTO LE DISPOSIZIONI CHE SEGUONO:
[4]Articolo 1
[5]Fino al 31 dicembre 1999, i Fondi strutturali, lo strumento finanziario di orientamento della pesca (SFOP) e la Banca europea per gli investimenti (BEI) contribuiscono, ciascuno in maniera appropriata, ad un ulteriore obiettivo prioritario in aggiunta ai cinque obiettivi di cui all'articolo 1 del regolamento (CEE) n. 2052/88 del Consiglio, modificato dal regolamento (CEE) n. 2081/93 del Consiglio; tale obiettivo e' inteso a: promuovere lo sviluppo e l'adeguamento strutturale di regioni a scarsissima densita' di popolazione (in appresso denominato "obiettivo n. 6").
Testo vigente dal 16 dicembre 1994
