1. Fino al 31 dicembre 1996 le disposizioni del regolamento (CEE) n. 3118/93 non si applicano ai trasportatori muniti di autorizzazione comunitaria rilasciata dalle competenti autorita' austriache per i servizi nazionali di trasporto su strada in altri Stati membri. 2. Nello stesso periodo le disposizioni del regolamento (CEE) n. 3118/93 non si applicano ai trasportatori muniti di autorizzazione comunitaria rilasciata dalle competenti autorita' in altri Stati membri per i servizi nazionali di trasporto su strada in Austria.
Testo vigente dal 16 dicembre 1994
