1. Ai trasporti internazionali di merci nei viaggi tra Stati membri si applica il regime stabilito dal regolamento (CEE) n. 881/92 del Consiglio, fatte salve le disposizioni previste nel presente articolo. Dette disposizioni si' applicano fino al 31 dicembre 1996. 2. Per i viaggi bilaterali, i contingenti esistenti sono progressivamente liberalizzati e la piena liberalizzazione della prestazione dei servizi in materia di trasporti sara' effettiva a decorrere dal 1 gennaio 1997. Una prima fase di detta liberalizzazione diviene effettiva alla data di adesione dell'Austria, una seconda fase il 1 gennaio 1996. Se necessario il Consiglio, deliberando a maggioranza qualificata su proposta della Commissione puo' adottare le misure appropriate a tale fine. 3. Il Consiglio, in conformita' con l'articolo 75 del trattato CE, adotta, entro il 1 gennaio 1997 al piu' tardi, misure appropriate ed agevoli intese ad evitare che vengano eluse le disposizioni dell'articolo 11. 4. Per tutta la durata di applicazione delle disposizioni di cui all'articolo 11, paragrafo 2, gli Stati membri, nel quadro della cooperazione reciproca, adottano, se necessario, misure compatibili col trattato CE contro un uso improprio del sistema di ecopunti. 5. Ai trasportatori muniti di autorizzazione comunitaria rilasciata dalle competenti autorita' austriache non e' consentito effettuare trasporti internazionali di merci per viaggi che non comprendono ne' il carico ne' lo scarico delle merci in Austria. Tutti i viaggi che comportano il transito attraverso l'Austria sono tuttavia soggetti alle disposizioni dell'articolo 11 nonche', ad eccezione dei viaggi tra la Germania e l'Italia, alle quote esistenti, cui si applicano le disposizioni del precedente paragrafo 2.

Testo vigente dal 16 dicembre 1994

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urn:nir:stato:legge:1994-12-14;686~protocollo-n-9-art12 · fonte su Normattiva