di compartecipazione 1. I contratti possono prevedere accordi di compartecipazione tra il contraente e l'Autorita', attraverso l'Impresa, sotto forma di azioni in compartecipazione o di quote di produzione, come pure sotto qualunque altra forma di accordo di compartecipazione, che godra' della stessa protezione accordata ai contratti con l'Autorita' in materia di revisione, sospensione o rescissione. 2. I contraenti che stipulano tali accordi di compartecipazione con l'Impresa possono avvalersi degli incentivi finanziari previsti all'articolo 13 del presente Allegato. 3. I soci di azioni in compartecipazione con l'Impresa sono soggetti ai pagamenti previsti all'articolo 13 del presente Allegato in misura proporzionale alla loro quota nelle azioni in compartecipazione, subordinatamente agli incentivi finanziari previsti da quell'articolo.

Testo vigente dal 19 dicembre 1994

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urn:nir:stato:legge:1994-12-02;689~allegato-iii-art11 · fonte su Normattiva