Art. 3 — Forme di partecipazione al capitale di rischio
Ai fini della verifica dei limiti di partecipazione al capitale di rischio delle piccole imprese ai sensi dell'articolo 2 per l'ammissione alle agevolazioni previste dall'articolo 9, si considerano le seguenti operazioni:
- a)acquisto di quote di societa' a responsabilita' limitata;
- b)acquisto di azioni di societa' per azioni e in accomandita per azioni;
- c)acquisto di diritti di opzione su quote o azioni di societa' di cui alle lettere a) e b);
- d)sottoscrizione di obbligazioni convertibili in azioni. Ai fini dell'iscrizione all'albo di cui all'articolo 2, comma 3, e' fatto divieto alle societa' finanziarie per l'innovazione e lo sviluppo di investire il proprio patrimonio in azioni o quote con diritto di voto emesse:
- a)da altre societa' finanziarie per l'innovazione e lo sviluppo;
- b)da soggetti che controllino, ai sensi dell'articolo 2359 del codice civile, la stessa o altre societa' finanziarie per l'innovazione e lo sviluppo, ovvero siano da queste controllati;
- c)da societa' o enti dei cui organi facciano parte gli amministratori di societa' finanziarie per l'innovazione e lo sviluppo, nonche' da soggetti che controllino tali societa' o enti, ovvero siano da questi controllati;
- d)da societa' che siano finanziate in misura prevalente dai soggetti di cui alle lettere a), b) e c).
Testo vigente dal 9 ottobre 1991
