Interventi per l'innovazione e lo sviluppo delle piccole imprese

Art. 3 — Forme di partecipazione al capitale di rischio

Ai fini della verifica dei limiti di partecipazione al capitale di rischio delle piccole imprese ai sensi dell'articolo 2 per l'ammissione alle agevolazioni previste dall'articolo 9, si considerano le seguenti operazioni:

  • a)acquisto di quote di societa' a responsabilita' limitata;
  • b)acquisto di azioni di societa' per azioni e in accomandita per azioni;
  • c)acquisto di diritti di opzione su quote o azioni di societa' di cui alle lettere a) e b);
  • d)sottoscrizione di obbligazioni convertibili in azioni. Ai fini dell'iscrizione all'albo di cui all'articolo 2, comma 3, e' fatto divieto alle societa' finanziarie per l'innovazione e lo sviluppo di investire il proprio patrimonio in azioni o quote con diritto di voto emesse:
  • a)da altre societa' finanziarie per l'innovazione e lo sviluppo;
  • b)da soggetti che controllino, ai sensi dell'articolo 2359 del codice civile, la stessa o altre societa' finanziarie per l'innovazione e lo sviluppo, ovvero siano da queste controllati;
  • c)da societa' o enti dei cui organi facciano parte gli amministratori di societa' finanziarie per l'innovazione e lo sviluppo, nonche' da soggetti che controllino tali societa' o enti, ovvero siano da questi controllati;
  • d)da societa' che siano finanziate in misura prevalente dai soggetti di cui alle lettere a), b) e c).

Testo vigente dal 9 ottobre 1991

Versioni nel tempoStampa / PDF

Norme correlate

Ogni gruppo dice da dove viene il collegamento.

Citate insieme nelle massime

Le norme che le massime della Cassazione e della Consulta indicano accanto a questa nei riferimenti normativi.

Richiamate nel testo

Gli articoli che questa norma nomina.

Rinviano a questo articolo

Gli articoli che nel proprio testo richiamano questo.

Sullo stesso tema

Articoli vicini per contenuto, trovati dall’indice del sito: una somiglianza, non un rinvio.

Versioni nel tempo

Di questo articolo abbiamo una versione sola

Normattiva pubblica le versioni storiche solo per alcune raccolte, e quella da cui viene questo atto non è fra quelle. Stiamo recuperando la multivigenza atto per atto: quando arriva, qui compare la storia completa con le date.

urn:nir:stato:legge:1991-10-05;317~art3 · fonte su Normattiva