di aree Ciascuna domanda, salvo quelle inoltrate per aree riservate dall'Impresa o da qualunque altro soggetto, deve coprire una superficie, che non necessariamente deve essere unica superficie ininterrotta, abbastanza ampia e di valore commerciale stimato sufficiente a permettere due operazioni di estrazione mineraria. Il richiedente deve indicare le coordinate che dividono l'area in due parti di valore commerciale stimato equivalente e deve comunicare tutti i dati da esso raccolti in entrambe le parti. Senza pregiudizio dei poteri dell'Autorita' conformemente all'articolo 17 del presente Allegato, i dati da comunicare relativamente ai noduli polimetallici debbono riguardare la mappatura, il campionamento, la concentrazione dei noduli e i metalli in esso contenuti. Entro 45 giorni dalla ricezione di tali dati, l'Autorita' designa la parte delle due che sara' riservata esclusivamente alle attivita' che essa condurra' attraverso l'Impresa o congiuntamente con Stati in via di sviluppo. Tale designazione puo' essere differita di ulteriori 45 giorni se l'Autorita' incarica un esperto indipendente di accertare se tutti i dati richiesti dal presente articolo sono stati comunicati. L'area designata diventa un'area riservata non appena il programma di lavoro per l'area non riservata e' stato approvato e il contratto e' stato firmato.

Testo vigente dal 19 dicembre 1994

Versioni nel tempoStampa / PDF

Norme correlate

Ogni gruppo dice da dove viene il collegamento.

Versioni nel tempo

Di questo articolo abbiamo una versione sola

Normattiva pubblica le versioni storiche solo per alcune raccolte, e quella da cui viene questo atto non è fra quelle. Stiamo recuperando la multivigenza atto per atto: quando arriva, qui compare la storia completa con le date.

urn:nir:stato:legge:1994-12-02;689~allegato-iii-art8 · fonte su Normattiva