tra coloro cha avanzano richiesta di autorizzazione a produrre 1. Sei mesi dopo l'entrata in vigore della presente Convenzione e successivamente ogni quattro mesi, l'Autorita' prende in considerazione le richieste di autorizzazioni a produrre presentate nel periodo immediatamente precedente. L'Autorita' concede le approvazioni richieste purche' esse possano essere tutte approvate senza che sia oltrepassato il limite di produzione o purche' l'Autorita' non contravvenga agli obblighi assunti in virtu' di accordi o intese commerciali di cui sia parte, come previsto all'articolo 151. 2. Quando si deve operare una selezione tra piu' richiedenti di autorizzazioni a produrre, in conseguenza del limite di produzione previsto all'articolo 151, numeri da 2 a 7, o negli obblighi assunti dall'Autorita' in virtu' di accordi o intese commerciali di cui sia parte, secondo quanto previsto all'articolo 151, 1, l'Autorita' deve effettuare la selezione sulla base di criteri oggettivi e non dicriminatori stabiliti nelle norme, regolamenti e procedure da essa emanati. 3. Nell'applicare il numero 2, l'Autorita' da' la precedenza ai richiedenti che:

  • a)diano maggiori garanzie di rendimento, tenuto conto dei loro requisiti finanziari e tecnici e delle loro prestazioni, se del caso, in occasione di programmi di lavoro precedentemente approvati;
  • b)offrano all'Autorita' prospettive di vantaggi finanziari piu' immediati, tenendo conto della prevista data di inizio della produzione commerciale;
  • c)abbiano gia' investito la maggior parte delle risorse nella prospezione o nell'esplorazione. 4. I richiedenti che non sono stati selezionati in nessun periodo hanno la precedenza nei periodi successivi fintanto che non ottengano un'autorizzazione a produrre. 5. La selezione deve essere effettuata tenendo conto della necessita' di migliorare le opportunita' di tutti gli Stati contraenti di partecipare alle attivita' nell'Area e della necessita' di evitare il monopolio di tali attivita', indipendentemente dal sistema sociale ed economico di tali Stati o dallo loro posizione geografica, al fine di evitare discriminazioni a danno di un qualunque Stato o sistema. 6. Ogni qualvolta e' in corso di sfruttamento un minor numero di aree riservate che di aree non riservate, hanno la precedenza le domande di autorizzazione a produrre nelle aree riservate. 7. Le decisioni previste dal presente articolo vengono prese quanto prima alla fine di ciascun periodo.

Testo vigente dal 19 dicembre 1994

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urn:nir:stato:legge:1994-12-02;689~allegato-iii-art7 · fonte su Normattiva