Le organizzazioni internazionali possono firmare la presente Convenzione se la maggioranza dei loro Stati membri ne sono firmatari. Al momento della firma, l'organizzazione internazionale effettua una dichiarazione nella quale specifica i settori retti dalla presente Convenzione rispetto ai quali la competenza e' stata trasferita a tale organizzazione dai suoi Stati membri che sono firmatari della presente Convenzione, e la natura e l'estensione di tale competenza.

Testo vigente dal 19 dicembre 1994

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urn:nir:stato:legge:1994-12-02;689~allegato-ix-art2 · fonte su Normattiva