formale ed adesione 1. Una organizzazione internazionale puo' depositare il suo strumento di conferma formale o di adesione se la maggioranza dei suoi Stati membri deposita o ha depositato il suo strumento di ratifica o di accessione. 2. Gli strumenti depositati dalla organizzazione internazionale devono contenere gli impegni e le dichiarazioni richieste dagli articoli 4 e 5 del presente Allegato.

Testo vigente dal 19 dicembre 1994

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urn:nir:stato:legge:1994-12-02;689~allegato-ix-art3 · fonte su Normattiva