del procedimento Se le parti di una controversia si sono accordate, conformemente all'articolo 284, di sottoporla a conciliazione ai sensi della presente sezione, una qualsiasi delle parti puo' aprire il procedimento tramite una notifica per iscritto indirizzata all'altra parte o alle altre parti della controversia.

Testo vigente dal 19 dicembre 1994

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urn:nir:stato:legge:1994-12-02;689~allegato-v-art1 · fonte su Normattiva