Sezione 2 Sottoposizione obbligatoria alla procedura di conciliazione conformemente alla sezione 3 della Parte XV Articolo 11 Apertura del procedimento 1. Una qualsiasi delle parti di una controversia che, conformemente, alla Parte XV, sezione 3, possa essere sottoposta a conciliazione ai sensi della presente sezione, puo' aprire il procedimento con notifica per iscritto indirizzata all'altra parte o alle altre parti della controversia 2. Una qualsiasi delle parti della controversia, che abbia ricevuto la notifica ai sensi del numero 1, e' obbligata a sottoporsi a tale procedimento.

Testo vigente dal 19 dicembre 1994

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urn:nir:stato:legge:1994-12-02;689~allegato-v-art11 · fonte su Normattiva