di pirateria commessi da una nave da guerra o da una nave o da un aeromobile di Stato i cui equipaggi si siano ammutinati Gli atti di pirateria di cui all'articolo 101, commessi da una nave da guerra, oppure da una nave o da un aeromobile di Stato, il cui equipaggio si sia ammutinato e abbia perso il controllo della nave o dell'aeromobile, sono assimilati agli atti commessi da navi o aeromobili privati.

Testo vigente dal 19 dicembre 1994

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urn:nir:stato:legge:1994-12-02;689~art102 · fonte su Normattiva