di pirateria Si intende per pirateria uno qualsiasi degli atti seguenti:
- a)ogni atto illecito di violenza o di sequestro, o ogni atto di rapina, commesso a fini privati dall'equipaggio o dai passeggeri di una nave o di un aeromobile privati, e rivolti:
- i)nell'alto mare, contro un'altra nave o aeromobile o contro persone o beni da essi trasportati;
- ii)contro una nave o un aeromobile, oppure contro persone e beni, in un luogo che si trovi fuori della giurisdizione di qualunque Stato;
- b)ogni atto di partecipazione volontaria alle attivita' di una nave o di un aeromobile, commesso nella consapevolezza di fatti tali da rendere i suddetti mezzi nave o aeromobile pirata;
- c)ogni azione che sia di incitamento o di facilitazione intenzionale a commettere gli atti descritti alle lettere a) o b).
Testo vigente dal 19 dicembre 1994
