illecito di stupefacenti e sostanze psicotrope 1. Tutti gli Stati cooperano alla repressione del traffico illecito di stupefacenti e sostanze psicotrope commesso da navi nell'alto mare in violazione delle convenzioni internazionali. 2. Ogni Stato che abbia motivi fondati per ritenere che una nave che batte la sua bandiera sia implicata nel traffico illecito di stupefacenti o sostanze psicotrope, puo' richiedere la collaborazione di altri Stati nella repressione del traffico.

Testo vigente dal 19 dicembre 1994

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urn:nir:stato:legge:1994-12-02;689~art108 · fonte su Normattiva