dei termini 1. Ai fini della presente Convenzione:

  • a)per "Stato privo di litorale" si intende uno Stato che non ha coste marine;
  • b)per "Stato di transito" si intende uno Stato, abbia esso o meno una costa marina, situato fra uno Stato privo di litorale ed il mare, attraverso il cui territorio deve passare il traffico in transito;
  • c)per "Traffico in transito" si intende il transito di persone, bagagli, beni e mezzi di trasporto attraverso il territorio di uno o piu' Stati di transito, quando il passaggio attraverso tale territorio, con o senza trasbordo, immagazzinaggio, scarico parziale o cambio delle modalita' di trasporto, costituisce soltanto una parte del viaggio completo che inizia o termina nell'ambito del territorio dello Stato privo di litorale;
  • d)per "mezzi di trasporto" si intende:
  • i)il materiale ferroviario rotabile, i mezzi per la navigazione in mare, nei laghi o nei fiumi ed i veicoli stradali;
  • ii)nel caso in cui cio' sia richiesto dalle condizioni locali, i portatori e gli animali da soma. 2. Gli Stati privi di litorale e gli Stati di transito possono, con accordo fra loro, includere nell'ambito dei mezzi di trasporto gli oleodotti, i gasdotti ed altri sistemi di trasporto diversi da quelli indicati nel numero 1.

Testo vigente dal 19 dicembre 1994

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urn:nir:stato:legge:1994-12-02;689~art124 · fonte su Normattiva