franche ed altre strutture doganali Al fine di facilitare il traffico in transito, possono essere previste delle zone franche o delle altre strutture doganali nei porti di entrata e di uscita negli Stati di transito, mediante accordi fra questi Stati e gli Stati privi di litorale.

Testo vigente dal 19 dicembre 1994

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urn:nir:stato:legge:1994-12-02;689~art128 · fonte su Normattiva