scientifica marina 1. La ricerca scientifica marina nell'area e' condotta per scopi esclusivamente pacifici e nell'interesse dell'intero genere umano, conformemente alla Parte XIII. 2. L'Autorita' puo' effettuare attivita' di ricerca scientifica marina concernenti l'Area e le risorse in essa esistenti e puo' stipulare contratti a tale scopo. L'Autorita' promuove e favorisce lo svolgimento di ricerche scientifiche marine nell'Area e coordina e diffonde i risultati di tali ricerche ed analisi quando disponibili. 3. Gli Stati contraenti possono effettuare ricerche scientifiche marine nell'Area. Essi favoriscono la cooperazione internazionale in materia di ricerca scientifica marina nell'Area:
- a)attraverso la partecipazione a programmi internazionali ed incoraggiando la cooperazione in materia di ricerche scientifiche marine effettuate dal personale di differenti paesi e da quello dell'Autorita':
- b)assicurando che, per tramite dell'Autorita' o di altre organizzazioni internazionali, vengano elaborati programmi appropriati a beneficio degli Stati in via di sviluppo e degli Stati tecnologicamente meno avanzati, allo scopo di:
- i)rinforzare il loro potenziale di ricerca;
- ii)formare il loro personale e quello dell'Autorita' alle tecniche ed alle applicazioni della ricerca;
- iii)favorire l'impiego del loro personale qualificato per le ricerche condotte nell'Area;
- c)diffondendo efficacemente i risultati delle ricerche e delle analisi, quando disponibili, attraverso l'Autorita' o altri canali internazionali, quando necessario.
Testo vigente dal 19 dicembre 1994
