Ratifica ed esecuzione della convenzione delle Nazioni Unite sul diritto del mare, con allegati e atto finale, fatta a Montego Bay il 10 dicembre 1982
Art. 2 (Allegato III)
1. a) L'autorita' incoraggia la prospezione nell'Area.
- b)La prospezione si effettua solo dopo che l'Autorita' ha ricevuto un impegno scritto soddisfacente dal futuro prospettore che manifesta la sua volonta' di rispettare la presente Convenzione e le pertinenti norme, regolamenti e procedure dell'Autorita' in materia di cooperazione ai programmi di formazione di cui agli articoli 143 e 144 e di protezione dell'ambiente marino, nonche' la sua disponibilita'' ad accettare controlli in tal senso da parte dell'Autorita'. Il futuro prospettore deve contemporaneamente notificare all'Autorita' i limiti approssimativi dell'area o delle aree dove la prospezione verra' effettuata.
- c)La prospezione puo' essere condotta simultaneamente da piu' di un prospettore nella stessa area o aree. 2. La prospezione non conferisce al prospettore alcun diritto sulle risorse. Tuttavia egli puo' estrarre una ragionevole quantita' di minerali da usare come campioni.
Testo vigente dal 19 dicembre 1994
