dei poteri e delle funzioni da parte dell'Autorita' 1. L'Autorita' evita discriminazioni nell'esercizio di propri poteri e funzioni, soprattutto quando si tratta di offrire la possibilita' di svolgere attivita' nell'Area. 2. Purtuttavia, essa puo' accordare, ai sensi delle disposizioni espresse della presente Parte, una attenzione particolare agli Stati in via di sviluppo e in special modo a quelli tra essi privi di litorale o geograficamente svantaggiati.

Testo vigente dal 19 dicembre 1994

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urn:nir:stato:legge:1994-12-02;689~art152 · fonte su Normattiva