[1]Obiettivo e principi

[2]1. Le Parti, riconoscendo che il commercio elettronico offre possibilita' di crescita economica e di scambi, che e' importante evitare gli ostacoli al suo uso e al suo sviluppo e che l'accordo OMC si applica alle misure che interessano il commercio elettronico, convengono di promuoverne lo sviluppo tra loro, collaborando in particolare per quanto riguarda i problemi posti dalle disposizioni relative al commercio elettronico del presente capo. 2. Le Parti convengono che lo sviluppo del commercio elettronico deve essere pienamente compatibile con le norme internazionali di protezione dei dati, in modo da guadagnare la fiducia degli utenti. 3. Le Parti convengono di non assoggettare a dazi doganali le consegne per via elettronica39. --------- 39 L'inclusione in questo capo delle disposizioni relative al commercio elettronico e' senza pregiudizio della posizione della Corea circa la classificazione delle consegne per via elettronica come commercio di servizi o di merci.

Testo vigente dal 3 settembre 2015

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urn:nir:stato:legge:2015-08-04;138~art748 · fonte su Normattiva