da attivita' condotte nell'Area 1. Vengono stabilite norme, regolamenti e procedure internazionali, conformemente alla Parte XI, al fine di prevenire, ridurre e tenere sotto controllo l'inquinamento dell'ambiente marino derivato da attivita' condotte nell'Area. Tali norme, regolamenti e procedure sono oggetto di revisione periodica, se necessario. 2. Alle condizioni delle disposizioni della presente sezione, gli Stati adottano leggi e regolamenti atti a prevenire, ridurre e tenere sotto controllo gli inquinamenti dell'ambiente marino derivato da attivita' condotte nell'Area da navi, installazioni, strutture e altri dispositivi che battono la loro bandiera o sono immatricolati nei loro registri o operano sotto la loro autorita'. Tali leggi e regolamenti non debbono essere meno efficaci delle norme, regolamenti e procedure di cui al numero 1.

Testo vigente dal 19 dicembre 1994

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urn:nir:stato:legge:1994-12-02;689~art209 · fonte su Normattiva