della normativa relativa all'inquinamento derivato da attivita' connesse con il fondo del mare. Gli Stati assicurano l'applicazione delle proprie leggi e regolamenti adottati conformemente all'articolo 208, ed emanano leggi, regolamenti e altre misure necessarie a dare attuazione alle pertinenti regole e norme internazionali stabilite tramite le competenti organizzazioni internazionali o conferenze diplomatiche per prevenire, ridurre e tenere sotto controllo l'inquinamento dell'ambiente marino derivato direttamente o indirettamente da attivita' connesse con il fondo del mare posto sotto la loro giurisdizione, o da isole artificiali, installazioni e strutture poste sotto la loro giurisdizione, ai sensi degli articoli 60 e 80.

Testo vigente dal 19 dicembre 1994

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urn:nir:stato:legge:1994-12-02;689~art214 · fonte su Normattiva