di fornire informazioni allo Stato costiero Gli Stati e le competenti organizzazioni internazionali, che intendono effettuare ricerca scientifica marina nella zona economica esclusiva o sulla piattaforma continentale di uno Stato costiero, gli forniscono, con un preavviso di almeno sei mesi dalla data prevista d'inizio del progetto di ricerca, una descrizione completa dei punti seguenti:
- a)natura e scopi del progetto;
- b)metodo e mezzi che saranno impiegati, ivi compresi nome, stazza e classe delle navi, e una descrizione delle apparecchiature scientifiche;
- c)l'esatta area geografica nella quale il progetto sara' effettuato;
- d)data prevista di arrivo e partenza definitiva delle navi da ricerca o, secondo il caso, dell'installazione e della rimozione delle apparecchiature;
- e)nome dell'ente patrocinante il progetto e nomi del direttore dell'ente e del responsabile del progetto;
- f)la misura in cui si ritiene che lo Stato costiero sia in grado di partecipare al progetto o farvisi rappresentare.
Testo vigente dal 19 dicembre 1994
