di fornire informazioni allo Stato costiero Gli Stati e le competenti organizzazioni internazionali, che intendono effettuare ricerca scientifica marina nella zona economica esclusiva o sulla piattaforma continentale di uno Stato costiero, gli forniscono, con un preavviso di almeno sei mesi dalla data prevista d'inizio del progetto di ricerca, una descrizione completa dei punti seguenti:

  • a)natura e scopi del progetto;
  • b)metodo e mezzi che saranno impiegati, ivi compresi nome, stazza e classe delle navi, e una descrizione delle apparecchiature scientifiche;
  • c)l'esatta area geografica nella quale il progetto sara' effettuato;
  • d)data prevista di arrivo e partenza definitiva delle navi da ricerca o, secondo il caso, dell'installazione e della rimozione delle apparecchiature;
  • e)nome dell'ente patrocinante il progetto e nomi del direttore dell'ente e del responsabile del progetto;
  • f)la misura in cui si ritiene che lo Stato costiero sia in grado di partecipare al progetto o farvisi rappresentare.

Testo vigente dal 19 dicembre 1994

Versioni nel tempoStampa / PDF

Norme correlate

Ogni gruppo dice da dove viene il collegamento.

Rinviano a questo articolo

Gli articoli che nel proprio testo richiamano questo.

Sullo stesso tema

Articoli vicini per contenuto, trovati dall’indice del sito: una somiglianza, non un rinvio.

Versioni nel tempo

Di questo articolo abbiamo una versione sola

Normattiva pubblica le versioni storiche solo per alcune raccolte, e quella da cui viene questo atto non è fra quelle. Stiamo recuperando la multivigenza atto per atto: quando arriva, qui compare la storia completa con le date.

urn:nir:stato:legge:1994-12-02;689~art248 · fonte su Normattiva