tacito Gli Stati o le competenti organizzazioni internazionali possono dare avvio a un progetto di ricerca scientifica marina allo scadere di sei mesi dalla data in cui le informazioni richieste ai sensi dell'articolo 248 sono state fornite allo Stato costiero, a meno che entro quattro mesi dalla data di ricezione di tali informazioni lo Stato costiero non abbia comunicato allo Stato o all'organizzazione che conduce la ricerca che:
- a)rifiuta il suo consenso, ai sensi dell'articolo 246; oppure
- b)le informazioni fornite dallo Stato o dalla competente organizzazione internazionale in merito alla natura e agli scopi del progetto siano difformi dai fatti evidenti; oppure
- c)richiede un supplemento di informazioni circa le condizioni e le notizie fornite conformemente agli articoli 248 e 249; oppure
- d)siano rimasti in sospeso obblighi derivanti da un precedente progetto di ricerca scientifica marina eseguito da quello Stato o da quella organizzazione, relativi alle condizioni stabilite all'articolo 249.
Testo vigente dal 19 dicembre 1994
