intese a facilitare la ricerca scientifica marina e fornire assistenza alle navi da ricerca Gli Stati fanno il possibile per adottare ragionevoli norme, regolamenti e procedure al fine di incoraggiare e facilitare la ricerca scientifica marina condotta conformemente alla presente Convenzione al di la' del loro mare territoriale e, nella misura opportuna, di facilitare l'accesso ai loro porti e di favorire l'assistenza alle navi per la ricerca scientifica marina che rispondono alle pertinenti disposizioni della presente Parte, fatte salve le loro leggi e regolamenti.

Testo vigente dal 19 dicembre 1994

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urn:nir:stato:legge:1994-12-02;689~art255 · fonte su Normattiva