e regolamenti dello Stato costiero relativi al passaggio inoffensivo 1. Lo Stato costiero puo' emanare leggi e regolamenti, conformemente alle disposizioni della presente Convenzione e ad altre norme del diritto internazionale, relativamente al passaggio inoffensivo attraverso il proprio mare territoriale, in merito a tutte o a una qualsiasi delle seguenti materie:
- a)sicurezza della navigazione e regolamentazione del traffico marittimo;
- b)protezione delle attrezzature e dei sistemi di ausilio alla navigazione e di altre attrezzature e installazioni;
- c)protezione di cavi e condotte;
- d)conservazione delle risorse biologiche del mare;
- e)prevenzione delle violazioni delle leggi e dei regolamenti dello Stato costiero relativi alla pesca;
- f)preservazione dell'ambiente dello Stato costiero e prevenzione, riduzione e controllo del suo inquinamento;
- g)ricerca scientifica marina e rilievi idrografici;
- h)prevenzione di violazioni delle leggi e regolamenti doganali, fiscali, sanitari o di immigrazione dello Stato costiero. 2. Tali leggi e regolamenti non debbono interessare la progettazione, la costruzione, l'armamento o l'allestimento di navi straniere a meno che non diano attuazione a regolamenti o norme internazionali generalmente accettate. 3. Lo Stato costiero da' opportuna diffusione a tali leggi e regolamenti. 4. Le navi straniere che esercitano il diritto di passaggio inoffensivo nel mare territoriale si attengono a tali leggi e regolamenti e a tutte le norme internazionali generalmente accettate relative alla prevenzione degli abbordi in mare.
Testo vigente dal 19 dicembre 1994
