di sicurezza Si possono creare zone di sicurezza di larghezza ragionevole non superiore a 500 metri intorno alle installazioni per la ricerca scientifica, conformemente alle pertinenti disposizioni della presente Convenzione. Tutti gli Stati assicurano il rispetto di tali zone di sicurezza da parte delle proprie navi.

Testo vigente dal 19 dicembre 1994

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urn:nir:stato:legge:1994-12-02;689~art260 · fonte su Normattiva