scientifica e tecnica e sorveglianza
- 1)Le Parti prendono misure appropriate per incoraggiare e facilitare i lavori di ricerca scientifica e tecnici sugli effetti dei sistemi anti-sporcizia, nonche' sulla sorveglianza di tali effetti. Tali lavori di ricerca dovrebbero includere in particolare l'osservazione, la misura, la campionatura, la valutazione e l'analisi degli effetti dei sistemi di pulizie.
- 2)Al fine di promuovere gli obiettivi della presente Convenzione, ogni Parte agevola l'accesso delle altre Parti che ne fanno domanda alle informazioni pertinenti su:
- a)le attivita' scientifiche e tecniche intraprese in conformita' alla presente Convenzione;
- b)i programmi scientifici e tecnologici concernenti l'ambiente marino ed i loro obiettivi; e
- c)gli effetti osservati durante i programmi di sorveglianza e di valutazione concernenti i sistemi anti-sporcizia.
Testo vigente dal 28 settembre 2012
