In qualsiasi controversia che comporti questioni scientifiche o tecniche, una corte od un tribunale competente ai sensi della presente Sezione puo', su richiesta di una parte o d'ufficio, consultandosi con le parti, scegliere, almeno due periti scientifici o tecnici, preferibilmente dall'apposito elenco predisposto conformemente all'Allegato VIII, articolo 2, che siedono nella corte o nel tribunale senza diritto di voto.

Testo vigente dal 19 dicembre 1994

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urn:nir:stato:legge:1994-12-02;689~art289 · fonte su Normattiva