1. Una corte od un tribunale di cui all'articolo 287 e' competente a conoscere di qualsiasi controversia relativa all'interpretazione od all'applicazione della presente Convenzione, che gli sia sottoposta conformemente alla presente Parte. 2. Una corte o un tribunale di cui all'articolo 287 e' competente a conoscere di una qualsiasi controversia relativa all'interpretazione od all'applicazione di un accordo internazionale in connessione con i fini della presente Convenzione e che gli sia sottoposta ai sensi dell'accordo. 3. La Camera per la soluzione delle controversie sui fondi marini del Tribunale internazionale per il diritto del mare costituita conformemente all'Allegato VI ed qualsiasi altra camera o tribunale arbitrale di cui alla Parte XI, Sezione 5, sono competenti a conoscere di qualsiasi questione che sia loro sottoposta conformemente a tale Sezione. 4. Nel caso di una controversia relativa alla competenza di una corte o tribunale, la questione deve essere risolta con una decisione di quella corte o tribunale.

Testo vigente dal 19 dicembre 1994

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urn:nir:stato:legge:1994-12-02;689~art288 · fonte su Normattiva