1. Al termine di un periodo di 1O anni a partire dalla data di entrata in vigore della presente Convenzione, uno Stato contrente puo' proporre, con comunicazione scritta diretta al Segretario generale delle Nazioni Unite, degli specifici emendamenti alla presente Convenzione, purche' essi non riguardino le attivita' esercitate nell'Area, e richiedere la convocazione di una conferenza per esaminare gli emendamenti cosi' proposti. Il Segretario generale trasmette detta comunicazione a tutti gli Stati contraenti. Se, nei 12 mesi successivi alla data di trasmissione della comunicazione, almeno la meta' degli Stati contraenti da' risposta favorevole alla richiesta, il Segretario generale convoca la Conferenza. 2. La procedura di adozione delle decisioni applicabile nella conferenza per gli emendamenti, e' la stessa seguita dalla terza Conferenza delle Nazioni Unite sul diritto del mare, salvo quanto altrimenti deciso dalla conferenza. La conferenza dovrebbe tentare in ogni modo di raggiungere un accordo sugli emendamenti per consenso e non dovrebbe esservi alcuna votazione sugli emendamenti finche' non si sia esaurito ogni tentativo di raggiungere il consenso.

Testo vigente dal 19 dicembre 1994

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urn:nir:stato:legge:1994-12-02;689~art312 · fonte su Normattiva