di passaggio in transito 1. Negli stretti di cui all'articolo 37, tutte le navi e gli aeromobili godono del diritto di passaggio in transito, che non deve essere impedito; fanno eccezione gli stretti formati da un'isola appartenente a uno Stato rivierasco e dal suo territorio di terraferma, dove il passaggio in transito non e' permesso se al largo dell'isola esiste una rotta attraverso l'alto mare o una zona economica esclusiva, che sia di convenienza comparabile dal punto di vista della navigazione e delle sue caratteristiche idrografiche. 2. Si intende per "passaggio in transito", conformemente alla presente Parte, l'esercizio della liberta' di navigazione e di sorvolo, ai soli fini del passaggio continuo e rapido attraverso lo stretto, tra una parte di alto mare o zona economica esclusiva e un'altra parte di alto mare e zona economica esclusiva. Tuttavia, la condizione che il transito sia continuo e rapido non preclude il passaggio attraverso lo stretto al fine di accedere al territorio di uno Stato rivierasco o di lasciarlo o di ripartirne, nel rispetto delle condizioni che disciplinano l'ingresso in quello Stato. 3. Ogni attivita' diversa dall'esercizio del diritto di passaggio in transito attraverso lo stretto resta subordinata alle altre disposizioni della presente Convenzione.

Testo vigente dal 19 dicembre 1994

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urn:nir:stato:legge:1994-12-02;689~art38 · fonte su Normattiva