inoffensivo 1. Il regime del passaggio inoffensivo, conformemente alla Parte II, sezione 3, viene applicato agli stretti usati per la navigazione internazionale che:

  • a)sono esclusi dall'ambito di applicazione del regime di passaggio in transito previsto dall'articolo 38, 1; oppure
  • b)si trovano tra una parte di alto mare o una zona economica esclusiva, e il mare territoriale di un altro Stato. 2. Il diritto di passaggio inoffensivo in tali stretti non puo' essere sospeso.

Testo vigente dal 19 dicembre 1994

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urn:nir:stato:legge:1994-12-02;689~art45 · fonte su Normattiva