in vigore, diritti di pesca tradizionali e cavi sottomarini in opera 1. Senza pregiudizio dell'articolo 49, gli Stati-arcipelago rispettano accordi preesistenti con altri Stati e riconoscono diritti di pesca tradizionali e altre attivita' legittime esercitate dagli Stati limitrofi, in certe zone che ricadono all'interno delle loro acque arcipelagiche. I termini e le condizioni per l'esercizio dei diritti e delle attivita' in questione, nonche' la loro natura ed estensione e le zone entro le quali essi vengono esercitati, vengono disciplinati con accordi bilaterali stipulati dagli Stati su richiesta di uno qualunque di essi. Tali diritti non possono essere trasferiti o esercitati in comune con un terzo Stato o con soggetti aventi la sua nazionalita'. 2. Uno Stato-arcipelago deve rispettare i cavi sottomarini gia' messi in opera da altri Stati, che attraversino le sue acque senza toccare la costa. Uno Stato-arcipelago deve consentire la manutenzione e la sostituzione di tali cavi, non appena sia stato informato della loro posizione e della intenzione di riparazioni o sostituzioni.

Testo vigente dal 19 dicembre 1994

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urn:nir:stato:legge:1994-12-02;689~art51 · fonte su Normattiva