giuridico delle acque arcipelagiche, del relativo fondo marino e del suo sottosuolo e dello spazio aereo soprastante 1. La sovranita' di uno Stato-arcipelago si estende alle acque comprese all'interno delle linee di base arcipelagiche tracciate conformemente all'articolo 47, definite "acque arcipelagiche", indipendentemente dalla loro profondita' o distanza dalla costa. 2. Tale sovranita' si estende allo spazio aereo soprastante le acque arcipelagiche, al relativo fondo marino e al suo sottosuolo, nonche' alle risorse ivi contenute. 3. Tale sovranita' viene esercitata conformemente alla presente Parte. 4. Il regime del passaggio nei corridoi di traffico arcipelagici, stabilito dalla presente Parte, non pregiudica in nessun altro modo il regime giuridico delle acque arcipelagiche, ivi compresi i corridoi di traffico, ne' l'esercizio di sovranita', da parte dello Stato-arcipelago, su tali acque e sullo spazio aereo soprastante, sul relativo fondo marino, sul suo sottosuolo e sulle risorse ivi contenute.

Testo vigente dal 19 dicembre 1994

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urn:nir:stato:legge:1994-12-02;689~art49 · fonte su Normattiva