[1]ARTICOLO VI Rimpatrio di capitale, utili e reddito

[2]1. Ciascuna Parte Contraente garantira' che tutti i pagamenti relativi all'investimento nel suo territorio effettuati da un investitore dell'altra Parte Contraente possano essere liberamente trasferiti all'interno ed al di fuori del proprio territorio senza indebiti ritardi e dopo che siano stati assolti tutti gli obblighi fiscali. I trasferimenti comprendono, in particolare, ma non esclusivamente:

  • a)il capitale e il capitale addizionale, compreso l'utile reinvestito utilizzato per il mantenimento e l'incremento dell'investimento;
  • b)il reddito netto, i dividendi, le royalties, i pagamenti per l'assistenza ed i servizi tecnici, gli interessi ed altri utili;
  • e)il reddito derivante dalla vendita totale o parziale o dalla liquidazione totale o parziale di un investimento;
  • d)i fondi per il rimborso dei mutui ottenuti per finanziare un investimento e per il pagamento dei relativi interessi;
  • e)la retribuzione e le indennita' pagate ai cittadini dell'altra Parte Contraente per il lavoro ed i servizi forniti in relazione ad un investimento effettuato nel territorio dell'altra Parte Contraente nella misura e secondo le modalita' previste dalla legislazione e dai regolamenti nazionali in vigore;
  • f)i pagamenti a titolo di indennizzo di cui all'Articolo IV. 2. Gli obblighi fiscali di cui al paragrafo 1 si riterranno assolti quando l'investitore avra' espletato le procedure previste dalla legislazione della Parte Contraente sul cui territorio e' stato effettuato l'investimento. 3. Senza limitare la portata dell'Articolo II1 del presente Accordo, le Parti Contraenti si impegnano ad applicare ai trasferimenti di cui al paragrafo l del presente Articolo il trattamento piu' favorevole concesso agli investimenti effettuati dagli investitori di Stati terzi. 4. Qualora a causa di gravi problemi inerenti alla bilancia dei pagamenti una Parte Contraente fosse costretta a limitare temporaneamente il trasferimento di fondi, tali restrizioni si applicheranno agli investimenti effettuati ai sensi del presente Accordo solo se la Parte Contraente si attiene alle raccomandazioni pertinenti adottate nel caso specifico dal Fondo Monetario Internazionale. Dette restrizioni saranno adottate su base equa, non discriminatoria e in buona fede.

Testo vigente dal 11 aprile 2008

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urn:nir:stato:legge:2008-03-18;69~accordo-artvi · fonte su Normattiva