di capitali, utili e redditi 1. Ciascuna Parte Contraente garantira' che, dopo che gli investitori hanno assolto tutti gli obblighi fiscali, essi possano trasferire all'estero quanto segue, senza indebito ritardo e in una valuta convertibile e al tasso di cambio applicabile prevalente alla data dei trasferimento: (a) i capitali ed i capitali aggiuntivi utilizzati per mantenere e incrementare gli investimenti; (b) profitti netti, dividendi, royalties, pagamenti corrisposti per assistenza e servizi tecnici, interessi ed altri utili; (c) i redditi derivanti dalla vendita o dalla liquidazione totale o parziale di un investimento; (d) fondi per restituire i crediti relativi agli investimenti e relativi interessi; (e) remunerazioni e spettanze corrisposte ai cittadini dell'altra Parte Contraente per attivita' e servizi subordinati prestati in relazione ad un investimento effettuato nel suo territorio nella misura e secondo le modalita' prescritte dalla legislazione nazionale e dai regolamenti vigenti; (f) versamenti derivanti dalle disposizioni degli Articoli 4 e 5 del presente Accordo. 2. Ferme restando le disposizioni dei paragrafo 1 dei presente Articolo, le due Parti potranno mantenere le leggi e i regolamenti: (a) che prescrivono le procedure da servire per quanto riguarda i trasferimenti consentiti dal presente Articolo, a condizione che tali procedure siano completate senza indebito ritardo dalla Parte. interessata e non pregiudichino la sostanza dei diritti enunciati nel paragrafo 1 del presente Articolo; (b) che richiedono relazioni sui trasferimenti valutari. Gli obblighi fiscali di cui al paragrafo i dell'Articolo si considereranno adempiuti quando l'investitore avra' espletato le procedure previste dalla legge della Parte Contraente nel cui territorio e' stato effettuato l'investimento.
Testo vigente dal 13 marzo 2004
