Il Presidente della Repubblica e' autorizzato a ratificare la Convenzione internazionale che sostituisce la Convenzione del 21 giugno 1920, modificata il 31 maggio 1937, relativa all'Istituto internazionale del freddo, firmata a Parigi il 1 dicembre 1954.

Testo vigente dal 8 settembre 1959

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urn:nir:stato:legge:1959-07-24;697~art1 · fonte del testo