Piena ed intera esecuzione e' data alla Convenzione di cui all'articolo precedente, a decorrere dalla sua entrata in vigore, in conformita' dell'articolo XXXIV della Convenzione stessa.

Testo vigente dal 8 settembre 1959

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urn:nir:stato:legge:1959-07-24;697~art2 · fonte del testo