All'articolo 1 della legge 20 ottobre 1990, n. 302, e successive modificazioni, dopo il comma 1 e' inserito il seguente: "1-bis. Le disposizioni del comma 1 non si applicano nei casi in cui l'elargizione sia stata gia' richiesta o corrisposta da altro Stato".
Testo vigente dal 27 gennaio 2003
