All'articolo 1 della legge 20 ottobre 1990, n. 302, e successive modificazioni, dopo il comma 1 e' inserito il seguente: "1-bis. Le disposizioni del comma 1 non si applicano nei casi in cui l'elargizione sia stata gia' richiesta o corrisposta da altro Stato".

Testo vigente dal 27 gennaio 2003

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urn:nir:stato:legge:2003-01-14;7~art6 · fonte su Normattiva