L'elargizione di cui al comma 1 dell'articolo 1 della legge 20 ottobre 1990, n. 302, e successive modificazioni, e' corrisposta nella misura massima di 200.000 euro in proporzione alla percentuale di invalidita' riportata, in ragione di 2.000 euro per ogni punto percentuale. La disposizione di cui al comma 1 si applica anche alle elargizioni gia' erogate prima della data di entrata in vigore della presente legge, considerando nel computo anche la rivalutazione di cui all'articolo 6. A tale fine e' autorizzata la spesa di 12.070.000 euro per l'anno 2004. A chiunque subisca o abbia subito, per effetto di ferite o di lesioni, causate da atti di terrorismo e dalle stragi di tale matrice, un'invalidita' permanente non inferiore ad un quarto della capacita' lavorativa, nonche' ai superstiti delle vittime, compresi i figli maggiorenni, e' concesso, a decorrere dalla data di entrata in vigore della presente legge, oltre all'elargizione di cui al comma 1, uno speciale assegno vitalizio, non reversibile, di 1.033 euro mensili, soggetto alla perequazione automatica di cui all'articolo 11 del decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 503, e successive modificazioni. Per le medesime finalita' e' autorizzata la spesa di 8.268.132 euro per l'anno 2004, di 8.474.834 euro per l'anno 2005 e di 8.686.694 euro a decorrere dall'anno 2006. Ai figli maggiorenni superstiti, ancorche' non conviventi con la vittima alla data dell'evento terroristico, e' altresi' attribuito, a decorrere dal 26 agosto 2004, l'assegno vitalizio non reversibile di cui all'articolo 2 della legge 23 novembre 1998, n. 407, e successive modificazioni. (( A decorrere dal 1º gennaio 2014, al coniuge e ai figli dell'invalido portatore di una invalidita' permanente non inferiore al 50 per cento a causa dell'atto terroristico subito, anche se il matrimonio sia stato contratto successivamente all'atto terroristico e i figli siano nati successivamente allo stesso, e' riconosciuto il diritto a uno speciale assegno vitalizio, non reversibile, di 1.033 euro mensili, soggetto alla perequazione automatica di cui all'articolo 11 del decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 503, e successive modificazioni. Il diritto all'assegno vitalizio di cui al comma 3-bis non spetta qualora i benefici di cui alla presente legge siano stati riconosciuti al coniuge poi deceduto o all'ex coniuge divorziato o ai figli nati da precedente matrimonio e viventi al momento dell'evento. L'assegno vitalizio non puo' avere decorrenza anteriore al 1º gennaio 2014. 3-quater. Le disposizioni di cui ai commi 3-bis e 3-ter del presente articolo si applicano anche con riferimento all'assegno vitalizio di cui all'articolo 2, comma 1, della legge 23 novembre 1998, n. 407, e successive modificazioni)) In caso di decesso dei soggetti di cui al comma 3, ai superstiti aventi diritto alla pensione di reversibilita' sono attribuite due annualita', comprensive della tredicesima mensilita', del suddetto trattamento pensionistico limitatamente al coniuge superstite, ai figli minori, ai figli maggiorenni, ai genitori e ai fratelli e alle sorelle, se conviventi e a carico. A tale fine e' autorizzata la spesa di 857.000 euro per l'anno 2004 e di 12.500 euro a decorrere dall'anno 2005. L'elargizione di cui all'articolo 4, comma 1, e all'articolo 12, comma 3, della legge 20 ottobre 1990, n. 302, come sostituito dall'articolo 3, comma 2, lettera b), della legge 23 novembre 1998, n. 407, e' corrisposta nella misura di 200.000 euro. Per le stesse finalita' e' autorizzata la spesa di 34.300.000 euro per l'anno 2004.

Testo vigente dal 1 gennaio 2014

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Corte di cassazione

3 pronunce che riguardano l’art. 5, dalle Rassegne del Massimario.

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    20 febbraio 2026
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    • PRESTAZIONI ASSISTENZIALI

    In tema di progressiva estensione dei benefici previsti a favore delle vittime della criminalità e del terrorismo anche alle vittime del dovere e categorie equiparate, le provvidenze di cui agli artt.2, 3, 7 e 9 della l. n. 206 del 2004, a differenza di quella prevista dall'art. 5 della medesima legge, rientrando nella norma di carattere programmatico e finanziariamente condizionato di cui al comma 562, dell'art.1 della l. n. 266 del 2005, soggiacciono ai relativi limiti finanziari nonché ai termini di erogazione fissati dal comma 1 e a nuova autorizzazione di spesa, di cui al comma 2, dell'art. 4 del d.P.R. n. 243 del 2006.

    Art. 5 · Art. 2 Nuove norme in favore delle vittime del terrorismo e delle stragi di tale matrice · Art. 3 Nuove norme in favore delle vittime del terrorismo e delle stragi di tale matrice · Art. 7 Nuove norme in favore delle vittime del terrorismo e delle stragi di tale matrice

  • Cass. civ., Sez. Lav., sent. n. 727/2026

    13 gennaio 2026
    • ASSISTENZA E BENEFICENZA PUBBLICA

    In tema di benefici in favore delle vittime del dovere e dei loro familiari superstiti, le speciali elargizioni di cui all'art. 5, commi 1 e 5, della l. n. 206 del 2004, riconosciute in virtù dell'art. 34, comma 1, del d.l. n. 159 del 2007, conv. con modif. nella l. n. 222 del 2007, sono rivalutate, alla data della corresponsione, ai sensi dell'art. 8, comma 2, della l. n. 302 del 1990, a decorrere dal 26 agosto 2004, data di entrata in vigore della l. n. 206 del 2004.

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  • Cass. civ., Sez. Un., sent. n. 34713/2025

    30 dicembre 2025

    ASSISTENZA E BENEFICENZA PUBBLICA - PRESTAZIONI ASSISTENZIALI - IN GENERE Art. 2, comma 105, l. n. 244 del 2007 - Rinvio all’art. 5, commi 3 e 4, l. n. 206 del 2004 (come modificato dall’art. 2, comma 106, l. n. 244 del 2007) - Assegno vitalizio ex art. 2 l. n. 407 del 1998 - Figlio superstite non a carico di vittima del dovere di cui all’art. 1, commi 563 e 564, l. n. 266 del 2005 - Spettanza - Speciale assegno di euro 1.033,00 mensili - Spettanza - Esclusione. 11 <!-- pag. 12 --> SEZIONI UNITE In tema di provvidenze spettanti ai figli superstiti delle vittime del dovere, di cui all'articolo 1, commi 563 e 564, della l. n. 266 del 2005, il combinato disposto dei commi 105 e 106 dell'art. 2 della l. n. 244 del 2007 si interpreta nel senso che, a decorrere dal 1 gennaio 2008: a) l'assegno vitalizio non reversibile di cui all'articolo 2 della l. n. 407 del 1998, e successive modificazioni, è riconosciuto, pur in presenza di coniuge superstite, in favore dei figli economicamente autonomi e non fiscalmente a carico della "vittima" al momento del decesso; b) lo speciale assegno vitalizio non reversibile di euro 1.033,00 mensili, di cui all'art. 5, comma 3, della l. n. 206 del 2004, è riconosciuto ai figli superstiti della "vittima" secondo l'ordine stabilito dall'art. 6 della legge n. 466 del 1980 e successive modificazioni.

    Art. 5

Massime dell’Ufficio del Massimario della Corte di cassazione, pubblicate nelle Rassegne sul sito della Corte. Sono atti ufficiali dello Stato, esclusi dal diritto d’autore dall’art. 5 della legge 633/1941. Raccolta: giurisprudenza-db — Synthos Logic (CC BY 4.0).

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