Ratifica ed esecuzione del Trattato di estradizione tra il Governo della Repubblica italiana ed il Governo del Canada, fatta a Roma il 13 gennaio 2005
Art. 2 — Ordine di esecuzione
Piena ed intera esecuzione e' data al Trattato di cui all'articolo 1, a decorrere dalla data della sua entrata in vigore, in conformita' a quanto disposto dall'articolo XXII del Trattato stesso.
Testo vigente dal 1 febbraio 2008
