Piena ed intera esecuzione e' data al Trattato di cui all'articolo 1, a decorrere dalla data della sua entrata in vigore, in conformita' a quanto disposto dall'articolo 6 del Trattato stesso.

Testo vigente dal 8 agosto 2008

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Corte costituzionale

4 pronunce hanno deciso una questione su questo articolo. Una questione respinta non modifica la norma.

  • Ordinanza n. 243/2018

    Questione infondata
    21 dicembre 2018

    Il principio di determinatezza in materia penale, consacrato dall'art. 25, secondo comma, Cost., assume una duplice direzione, perché non si limita a garantire, nei riguardi del giudice, la conformità alla legge dell'attività giurisdizionale mediante la produzione di regole adeguatamente definite per essere applicate, ma assicura a chiunque "una percezione sufficientemente chiara ed immediata" dei possibili profili di illiceità penale della propria condotta. ( Precedenti citati: sentenze n. 115 del 2018, n. 327 del 2008, n. 5 del 2004 e n. 185 del 1992 ).

    Art. 3 cost. · Art. 11 cost. · Art. 24 cost. · Art. 25 cost.

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  • Sentenza n. 142/2018

    Questione infondata
    5 luglio 2018

    Nel giudizio di legittimità costituzionale dell'art. 2 della legge n. 130 del 2008 e dell'art. 2, commi 3 e 3-bis, della legge n. 117 del 1988, non sono accolte le eccezioni di inammissibilità, formulate per la mancata esposizione, da parte del rimettente, degli ulteriori motivi dedotti dall'Azienda sanitaria a sostegno dell'opposizione a decreto ingiuntivo oggetto del giudizio principale e delle ragioni della loro eventuale infondatezza. Il giudice a quo ha riferito che il motivo basato sul carattere di aiuto di Stato della misura in discussione - al quale ineriscono le questioni sollevate - assume rilievo preliminare ai fini della decisione della controversia. Si tratta di valutazione che, per sua natura, compete al giudice rimettente e che giustifica - sul piano dell'assolvimento dell'onere di motivazione sulla rilevanza - l'omessa analisi del complesso delle altre doglianze della parte opponente.

    Art. 24 cost. · Art. 101 cost. · Art. 104 cost. · Art. 2 Ratifica ed esecuzione del Trattato di Lisbona che modifica il Trattato sull'Unione europea e il Trattato che istituisce la Comunita' europea e alcuni atti connessi, con atto finale, protocolli e dichiarazioni, fatto a Lisbona il 13 dicembre 2007

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  • Sentenza n. 115/2018

    Questione infondata
    31 maggio 2018

    Sono dichiarate non fondate le questioni di legittimità costituzionale - sollevate dalla Corte di cassazione in riferimento agli artt. 3, 11, 24, 25, secondo comma, 27, terzo comma, e 101, secondo comma, Cost., e dalla Corte d'appello di Milano in riferimento all'art. 25, secondo comma, Cost. - dell'art. 2 della legge n. 130 del 2008. La norma censurata, imponendo di applicare l'art. 325 TFUE, come interpretato dalla Corte di Giustizia UE (c.d. regola Taricco), comporta che venga omessa l'applicazione degli artt. 160, terzo comma, e 161, secondo comma, cod. pen., quando il regime giuridico della prescrizione impedisce di infliggere sanzioni effettive e dissuasive in un numero considerevole di gravi casi di frode che ledono gli interessi finanziari dell'Unione, o quando il termine di prescrizione risulta più breve di quello fissato dalla legge nazionale per casi analoghi di frode in danno dello Stato membro (c.d. principio di assimilazione). A seguito del rinvio pregiudiziale operato dalla Corte costituzionale con ordinanza n. 24 del 2017, la Grande sezione della CGUE, con sentenza 5 dicembre 2017, in causa C-42/17, M.A. S., ha chiarito in primo luogo che, in virtù del divieto di retroattività in malam partem della legge penale che discende immediatamente dal diritto dell'Unione, la "regola Taricco" non può essere applicata ai fatti commessi anteriormente alla data di pubblicazione della sentenza che l'ha dichiarata, ovvero anteriormente all'8 settembre 2015; e, in secondo luogo, che spetta ai giudici nazionali il compito di saggiare la compatibilità della "regola Taricco" con il principio di determinatezza in materia penale, quale principio supremo dell'ordine costituzionale italiano e cardine del diritto dell'Unione. Conseguentemente, la "regola Taricco" non è applicabile nei giudizi a quibus, poiché in entrambi si procede per fatti avvenuti prima dell'8 settembre 2015. Ciò però non significa che le questioni sollevate siano prive di rilevanza, perché riconoscere solo sulla base della sentenza M.A. S. l'avvenuta prescrizione significherebbe comunque fare applicazione della "regola Taricco", seppure individuandone i limiti temporali. Indipendentemente dalla collocazione dei fatti, appare evidente il deficit di determinatezza che caratterizza sia l'art. 325, par. 1 e 2, TFUE, il cui testo non permette alla persona di prospettarsi la vigenza della "regola Taricco", sia tale regola in sé. Ciò comporta la non fondatezza di tutte le questioni sollevate, perché, a prescindere dagli ulteriori profili di illegittimità costituzionale dedotti, la violazione del principio di determinatezza in materia penale sbarra la strada senza eccezioni all'ingresso della "regola Taricco" nel nostro ordinamento. Fermo restando che compete alla sola Corte di giustizia interpretare con uniformità il diritto dell'Unione, e specificare se esso abbia effetto diretto, è indiscutibile che un esito interpretativo non conforme al principio di determinatezza in campo penale non possa avere cittadinanza nel nostro ordinamento.

    Art. 3 cost. · Art. 11 cost. · Art. 24 cost. · Art. 25 cost.

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Se ne mostrano 17 su 23, dalle più recenti.

Fonte: dati aperti della Corte costituzionale, licenza CC BY-SA 3.0.

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urn:nir:stato:legge:2008-08-02;130~art2 · fonte su Normattiva