[1]Allegato

[2]TRATTATO DI AMICIZIA, PARTENARIATO E COOPERAZIONE TRA LA REPUBBLICA ITALIANA E LA GRANDE GIAMAHIRIA ARABA LIBICA POPOLARE SOCIALISTA

[3]PREAMBOLO

[4]La Repubblica Italiana e la Grande Giamahiria Araba Libica Popolare Socialista, qui di seguito denominati le Parti", consapevoli dei profondi legami di amicizia tra i rispettivi popoli e del comune patrimonio storico e culturale; decise ad operare per il rafforzamento della pace, della sicurezza e della stabilita', in particolare nella regione del Mediterraneo; impegnate, rispettivamente, nell'ambito dell'Unione Europea e dell'Unione Africana nella costruzione di forme di cooperazione ed integrazione, in grado di favorire l'affermazione della pace, la crescita economica e sociale e la tutela dell'ambiente; ricordando l'importante contributo dell'Italia ai fini del superamento del periodo dell'embargo nei confronti della Grande Giamahiria; tenendo conto delle importanti iniziative gia' realizzate dall'Italia in attuazione delle precedenti intese bilaterali; esprimendo la reciproca volonta' di continuare a collaborare nella ricerca, con modalita' che saranno concordate tra le Parti, riguardante i cittadini libici allontanati coercitivamente dalla Libia in epoca coloniale; ritenendo di chiudere definitivamente il doloroso "capitolo del passato", per il quale l'Italia ha gia' espresso, nel Comunicato Congiunto del 1998, il proprio rammarico per le sofferenze arrecate al popolo libico a seguito della colonizzazione italiana, con la soluzione di tutti i contenziosi bilaterali e sottolineando la ferma volonta' di costruire una nuova fase delle relazioni bilaterali, basata sul rispetto reciproco, la pari dignita', la piena collaborazione e su un rapporto pienamente paritario e bilanciato; esprimendo, pertanto, l'intenzione di fare del presente Trattato il quadro giuridico di riferimento per sviluppare un rapporto bilaterale "speciale e privilegiato", caratterizzato da un forte ed ampio partenariato politico, economico e in tutti i restanti settori della collaborazione; hanno convenuto quanto segue:

[5]Articolo 1 Rispetto della legalita' internazionale

[6]Le Parti, nel sottolineare la comune visione della centralita' delle Nazioni Unite nel sistema di relazioni internazionali, si impegnano ad adempiere in buona fede agli obblighi da esse sottoscritti, sia quelli derivanti dai principi e dalle norme del Diritto Internazionale universalmente riconosciuti, sia quelli inerenti al rispetto dell'Ordinamento Internazionale.

Testo vigente dal 18 febbraio 2009

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urn:nir:stato:legge:2009-02-06;7~trattato-art1 · fonte su Normattiva