[1]Protocolli Addizionali, Emendamenti, Revisione e Programmi

[2]1. Con il consenso delle Parti, potranno essere concordati Protocolli Addizionali su specifiche aree di cooperazione nel settore della Difesa che coinvolgano enti militari e civili conformemente a quanto previsto da questo Accordo.

[3]2. I Protocolli Addizionali che verranno negoziati fra le Parti saranno elaborati in base alle procedure nazionali e saranno limitati agli scopi di questo Accordo e non interferiranno con le rispettive leggi nazionali.

[4]3. I programmi di attuazione di questo Accordo o dei Protocolli Addizionali, saranno elaborati, sviluppati e implementati dal personale autorizzato dal Ministero della Difesa della Repubblica Italiana e dal Ministero della Difesa della Repubblica Federativa del Brasile, conformemente agli interessi comuni e in stretta coordinazione con il Ministero degli Affari Esteri di entrambe le Parti, laddove possibile.

[5]4. Questo Accordo potra' essere emendato o revisionato, di comune accordo, tramite scambio di Note fra le Parti', attraverso canali diplomatici.

[6]5. I Protocolli addizionali, gli emendamenti e le revisioni entreranno in vigore secondo le disposizioni di cui all'Articolo 15.

Testo vigente dal 22 marzo 2011

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urn:nir:stato:legge:2011-03-11;22~accordo-art13 · fonte su Normattiva