[1]- OPPORTUNITA' COMMERCIALI

[2]1. Il vettore aereo designato (i vettori aerei designati) di una Parte Contraente ha il diritto di mantenere una propria rappresentanza nel territorio dell'altra Parte Contraente. 2. Il vettore aereo designato (i vettori aerei designati) di una Parte Contraente puo', nel rispetto delle disposizioni legislative e regolamentari dell'altra Parte in materia di ingresso, residenza ed impiego, portare e mantenere nel territorio dell'altra Parte Contraente personale specializzato di profilo dirigenziale, commerciale, tecnico, operativo ed altro richiesto per l'esercizio dei servizi aerei. 3. Nel caso di designazione di un agente generale o di un agente generale di vendita, tale agente viene nominato in conformita' alle pertinenti leggi e regolamenti applicabili di ciascuna Parte Contraente. 4. Ciascun vettore aereo designato ha il diritto di provvedere alla vendita di trasporto aereo nel territorio dell'altra Parte Contraente, direttamente o attraverso propri agenti e chiunque e' libero di acquistare tale trasporto nel rispetto delle leggi e dei regolamenti pertinenti applicabili.

Testo vigente dal 8 febbraio 2022

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urn:nir:stato:legge:2022-01-21;7~accordo-art14 · fonte su Normattiva